«MI SI NOTA DI PIÙ SE DICO CHE SONO UN OPERAIO O UN IMPIEGATO? … DIRIGENTE O DIRETTORE?»

Parafrasando Nanni Moretti, uno dei lati divertenti del nostro lavoro è quello di scoprire, di tanto in tanto, che esistono dei profili professionali alquanto bizzarri, che talvolta somigliano più ai c.d. falsi amici – nel senso linguistico del termine – che non   a delle figure precise, perché lasciano intendere un’attività lavorativa completamente diversa rispetto alle mansioni a cui si riferiscono. Succede, ad esempio, scorrendo la classificazione del personale di un contratto collettivo di lavoro; oppure, quando si consulta l’elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, per inquadrare un lavoratore a chiamata, essendo costretti ancora oggi ad attingere da un Regio Decreto del 1923, integrato nel corso del tempo ma che inevitabilmente include figure desuete. Per non parlare di quel nutrito gruppo di attività lavorative nate con l’avvento di Internet, legate alle nuove tecnologie digitali e ai nuovi modelli organizzativi di lavoro.

E allora, tra il serio e il faceto, ve ne proponiamo alcuni.
Ci sono dei profili che potremmo definire fuorvianti, come lo scambista (che non lavora in un club privé ma si occupa di linee ferroviarie) o il pompista (che non è quello che uno si immagina … ma  un addetto alle pompe che distribuiscono carburante).
Ci sono quelli misteriosi,  come il tersicoreo (che altro non è che un ballerino  ma  deve il suo nome a una delle nove muse della mitologia greca, quella della danza, Tersicore).
Ci sono quelli inequivocabili, come la spogliarellista (qualifica prevista dal c.c.n.l. del personale artistico scritturato dai pubblici esercizi, come i night e le discoteche).
Poi  ci sono delle figure dal sapore antico, come la sfoglina  e la sfoglina finita (un’addetta alla pasta fresca, o meglio, alla pasta sfoglia per le tagliatelle, con minore o maggiore esperienza),  o ultra-moderno come il meccatronico (un operaio specializzato con competenze sia meccaniche che elettroniche e che opera  nell’ambito delle riparazioni auto, e non solo), cavalleresco come l’artiere ippico (colui che negli allevamenti e negli ippodromi ha cura dei cavalli da corsa e li segue anche negli spostamenti per le gare) o folcloristico come il buttero ( ovvero, un operaio agricolo, per l’esattezza un pastore a cavallo tipico della Maremma toscana e tutt’altro che un elemento di folclore!).
Presto troveremo, tra i profili professionali di qualche contratto collettivo, il social media manager (o s.m.m.), l’influencer, il blogger e il Vblogger, con la variante dello youtuber, anche se sarà difficile definirli compiutamente dal punto di vista delle mansioni. Del resto, per capire di cosa si occupano o si potrebbero occupare queste figure, pochi minuti di navigazione in rete potrebbero bastare.

 Ma perché è importante definire una mansione lavorativa?

Una corretta classificazione del personale serve a stabilire, innanzitutto, il trattamento economico e giuridico corrispondente a ciascun livello di inquadramento, che non può essere derogato in nessun caso in senso peggiorativo per il lavoratore; da essa dipendono retribuzione, orario di lavoro, trattamento economico durante la malattia e la maternità, rischio lavorativo da assicurare o indennità varie da erogare, periodo di ferie o di preavviso, definizione dell’organigramma, ecc.  Tuttavia, spesso il contenuto stesso delle mansioni non è e non può essere definito nel dettaglio dalla contrattazione collettiva, anche perché, per andare sul pratico, è difficile stabilire compiutamente all’interno di una declaratoria di profili professionali quale sia la differenza tra un barista o u barman, o se tra le mansioni del primo rientrano anche le pulizie prima della chiusura serale oppure quelle devono essere affidate a un addetto alle pulizie. Sembra perfino ovvio che più è piccolo il contesto all’interno del quale operano queste figure, maggiore sarà la commistione fra mansioni di vario genere, secondo quella massima non scritta per cui “quando si è in pochi, tutti fanno tutto”.  È possibile stabilire a priori che  le mansioni di un operaio saranno prevalentemente manuali  ed esecutive, mentre quelle di un impiegato  sicuramente più di concetto e di collaborazione diretta  con il datore di lavoro inteso come imprenditore; oppure, sappiamo che un ‘quadro’ (non nel senso di cornice ma di categoria lavorativa) è un po’ più di un impiegato  ma è un po’ meno di un dirigente, o che la qualifica di direttore non sempre corrisponde a un lavoratore di area dirigenziale ma più probabilmente all’area dei responsabili di un settore o di una unità produttiva (ad esempio, i direttori delle filiali di una banca sono dei quadri ma non necessariamente dei dirigenti) .

Chi è che attribuisce le mansioni da svolgere?

Nell’ambito del lavoro subordinato, è il datore di lavoro – detentore del potere organizzativo – che attribuisce a ciascun lavoratore, al momento dell’assunzione, un determinato ruolo nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Tutto ciò sulla base di  un sistema di classificazione che poggia su tre concetti principali:
1) mansioni, ovvero le attività concrete affidate al lavoratore al momento dell’assunzione (ad esempio, addetto alla reception, cuoco, barista, pizzaiolo, commesso, ecc.);
2) qualifiche, costituite da gruppi uniformi di mansioni fra loro omogenee, determinate dalla contrattazione collettiva o dal datore di lavoro (ad esempio, operai comuni, qualificati o specializzati);
3) categorie di lavoratori definite dalla legge (dirigenti, quadri, impiegati e operai) o dalla contrattazione collettiva (quadri direttivi, impiegati di concetto e impiegati d’ordine, intermedi).
Inoltre, alcune mansioni presuppongono il possesso di un determinato titolo di studio, il superamento di un esame di abilitazione (come l’infermiere, il fisioterapista) oppure il possesso di un determinato attestato, permesso o licenza (è il caso del bagnino, del  trattorista o del pilota).

È possibile un mutamento delle mansioni durante il rapporto di lavoro?

Il datore di lavoro può unilateralmente adibire il lavoratore a mansioni diverse rispetto a quelle inizialmente assegnate, nel corso del rapporto, sia in via temporanea che in via definitiva, purché siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (c.d. mansioni fungibili) oppure corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito (per effetto di una promozione, per esempio). Ogni patto contrario è nullo salvo le ipotesi regolate dalla legge e che si riferiscono all’assegnazione di mansioni diverse per esigenze legate all’attività produttiva.

Che cos’è il demansionamento?

È l’assegnazione a mansioni inferiori, generalmente vietata dalla legge in quanto lesiva della professionalità acquisita dal lavoratore, salvo eccezioni (ad esempio, quando sono previste dai contratti collettivi oppure in virtù di una modifica degli assetti organizzativi aziendali).

E se le parti fossero d’accordo?

Con un accordo individuale è sempre possibile modificare (anche in senso peggiorativo) le mansioni, la categoria legale e il livello di inquadramento. Succede quando ciò è finalizzato alla conservazione del posto di lavoro e, più in generale, dell’occupazione oppure nel caso di acquisizione di una professionalità diversa da parte del lavoratore o per migliorare le sue condizioni di vita.

Purtroppo, a volte nascono dei contenziosi legati alla diversa percezione che datore di lavoro e lavoratore hanno tra le mansioni assegnate o svolte e quelle riconducibili e rientranti in un profilo professionali, percezione condizionata dalle capacità vere o presunte del lavoratore nonché dell’esperienza più o meno acquisita nel tempo dall’organizzazione interna del lavoro, ecc. Certo è che in questi casi può essere molto utile ricorrere al supporto di un Consulente del lavoro, se non altro per la sua conoscenza e per le sue competenze, sia teoriche che pratiche, nell’ambito della gestione delle risorse umane e dell’amministrazione del personale, e non di meno per la sua propensione naturale alla mediazione tra le parti e alla ricerca di soluzioni che vengano incontro ad entrambe.
Altrimenti, che Consulente sarebbe!

 

 

Viale Sardegna, 37
(Interno 23)
53100 Siena (SI)

Telefono: 0577 282780
Fax: 0577 205203

}

Orario ufficio:
Lunedì - Venerdì
9:00-13:00
15:00-19:00
Chiusi Giovedì pomeriggio

Pin It on Pinterest

Share This