Quante volte abbiamo sentito i nostri clienti lamentarsi perché non riescono a trovare giovani da inserire in azienda, disposti ad imparare la loro arte o il loro mestiere? E quante altre volte abbiamo, invece, raccolto le loro lamentele, rispetto alla scarsa attenzione che il sistema educativo italiano sembra prestare nei confronti del mondo del lavoro e del fabbisogno delle aziende, in termini di lavoratori adeguatamente formati? Tante…

Già il prof. Marco Biagi, docente universitario di diritto del lavoro assassinato nel 2002 da un commando di terroristi, promotore di una riforma del mercato del lavoro che culminò nella ormai nota “Legge Biagi” del 2003, se ne era occupato ipotizzando un contratto di ‘apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione’ , che doveva accelerare e favorire l’inserimento occupazionale dei giovani, i quali si sarebbero formati all’interno di un sistema duale, cioè di un modello formativo integrato tra scuola e lavoro che avrebbe fornito loro competenze più ancorate alle esigenze produttive, ridotto la distanza tra i due ambiti, favorito l’occupazione stabile e garantito quel ricambio generazionale spesso sinonimo di innovazione e competitività all’interno dei processi produttivi.

Purtroppo, ci sono voluti più di dieci anni di attesa e una nuova riforma, prima che un vero impulso fosse dato a questo strumento. Infatti, è stato solo con il cosiddetto “Jobs act” che finalmente si è tornati a parlare di apprendistato di primo livello o, più precisamente, di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore professionale”, disciplinato dall’art. 43 del D.lgs. n. 81/2015 e, nel caso della regione Toscana, dal DGR n. 1408/2016.

Le caratteristiche principali di questa forma contrattuale sono le seguenti:

a) campo d’applicazione: i datori di lavoro di qualunque settore produttivo, in possesso dei requisiti strutturali, tecnici e formativi funzionali non solo all’impiego di studenti lavoratori ma anche alla progettazione di un percorso formativo adeguato, possono assumere lavoratori con questo tipo di contratto, nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla normativa vigente, che variano a seconda che si tratti di impresa artigiana oppure no.

b) lavoratori destinatari: possono essere assunti con contratto di apprendistato gli studenti compresi tra i 15 e i 25 anni di età, iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o al quarto anno di una scuola di istruzione secondaria superiore

c) durata: varia, in considerazione del titolo o della qualifica da conseguire, da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi (prorogabili fino a 48 per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali, oltre al diploma di istruzione secondaria superiore, o in caso di mancato conseguimento del titolo)

d) formazione: è sia interna che esterna all’impresa; quella interna (anche “on the job”) deve essere retribuita al 10% della retribuzione oraria spettante, mentre quella esterna, impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, non viene in alcun modo retribuita

e) retribuzione: è definita dal CCNL di riferimento e può essere in percentuale oppure fino a due livelli sotto rispetto al trattamento economico previsto per il livello di inquadramento finale

La fase di attivazione potremmo riassumerle come segue:

– firma di un protocollo con l’Istituzione formativa per disciplinare durata e profilo formativo, modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, modalità di selezione dell’apprendista e responsabilità aziendale

– individuazione dell’apprendista da assumere, stipula del contratto e del piano formativo individuale, nomina di un tutor aziendale e di un tutor formativo

– visita medica e informativa sulla sicurezza – occorre, inoltre, integrare il DVR aziendale nel caso in cui lo studente lavoratore sia minorenne

– comunicazione al centro per l’impiego competente, inizio e gestione del rapporto di lavoro

– valutazione periodica e finale

I punti di forza per i giovani sono evidenti: assolvimento dell’obbligo formativo anticipando l’inserimento lavorativo (diplomarsi guadagnando, appunto!), ricevere una formazione personalizzata (poiché l’istituzione scolastica dovrà tenere conto dell’impegno lavorativo dell’apprendista), avere garantite le tutele proprie di un contratto di lavoro subordinato.

I vantaggi per le imprese: gli stessi di qualunque altro contratto di apprendistato, che sono sia di tipo contributivo che fiscale (sgravio contributivo – quasi totale nel caso di imprese artigiane – della contribuzione a carico dell’azienda, esonero dal contributo Naspi e dal contributo aggiuntivo di licenziamento, esclusione delle spese sostenute per la formazione dal calcolo dell’Irap, ecc.). Inoltre, sia la Regione Toscana che la CCIAA di Siena e Arezzo, per rimanere in ambito territoriale, hanno previsto incentivi nella misura massima di, nel primo caso € 3.000,00 e di, nel secondo caso, € 600,00 a studente per un massimo di 3 studenti lavoratori (quindi fino a € 1.800,00).

Ma il vero beneficio che il sistema duale può favorire è quello che l’azienda formi lavoratori con competenze specifiche per il settore di appartenenza, supportate dall’istituzione formativa, contribuendo in tal modo a promuovere la crescita culturale, educativa e professionale dei giovani, assolvendo al contempo un ruolo sociale importante che favorirà una reputazione aziendale da premiare.

Per saperne di più, rivolgetevi al nostro Studio e saremo lieti di individuare insieme a voi istituti formativi e competenze tecniche o professionali che potrebbero essere oggetto di un protocollo finalizzato alla stipula di un contratto di apprendistato di primo livello perché, come diceva Marco Aurelio, non intraprendere nessuna azione a caso, né in altro modo che non sia perfettamente a regola d’arte.

Fonte foto: katemangostar – it.freepik.com

 

 

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