Oggi riprendiamo il tema degli strumenti attualmente disponibili per anticipare o facilitare l’accesso alla pensione, concentrandoci però sui casi di lavoratori che hanno avuto carriere discontinue o che si trovano nella situazione di dover valutare un cambiamento professionale passando, ad esempio, dal lavoro autonomo al lavoro dipendente o viceversa. Ce ne siamo occupati qui, oltre ad aver affrontato il tema del ‘quotista’ e dei contributi figurativi.
Se fino al 2017 la ricongiunzione era considerato lo strumento principe per agevolare l’accesso pensionistico di chi aveva avuto delle carriere discontinue, è con la legge di bilancio di quello stesso anno che viene attivato un altro strumento che non tutti ancora conoscono: il cumulo dei periodi assicurativi. Quest’ultimo in realtà era già stato regolamentato nel 2012 – dalla L. 228 – ma, a partire dal 2017, il perimetro del suo utilizzo si è allargato, pertanto, ora si estende a un numero maggiore di aspiranti pensionati.
Quali sono i maggiori vantaggi nell’utilizzo di questo strumento?
Navigando sul web tra i più importanti siti di approfondimento in materia previdenziale, il cumulo viene sinteticamente definito come segue: è lo strumento che consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Sono due i punti salienti di questa breve descrizione: la gratuità rispetto alla ricongiunzione e l’assenza di un ricalcolo con il sistema contributivo dell’assegno pensionistico come invece prevede la totalizzazione, altro istituto che approfondiremo con un articolo dedicato. Inoltre, è stato esteso anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Ma vediamo nel dettaglio chi sono i destinatari di questo strumento. Il cumulo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell’Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera), nonché anche dagli iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti, Enpacl, ecc.). Per quanto riguarda quest’ultime, occorre prestare attenzione alle regole per l’esercizio del cumulo proprie delle singole casse previdenziali, in parte illustrate dalle diverse circolari INPS che si sono susseguite nel tempo (Circolare Inps 140/2017), soprattutto in relazione alla pensione di vecchiaia.
Aspetto da non sottovalutare è che possono essere cumulati solo i periodi di lavoro non coincidenti, quindi, attenzione: è importante affidarsi a un esperto per valutare al meglio le potenzialità di questo strumento e l’adattabilità alla propria posizione.
Quale pensione si può ambire di raggiungere cumulando periodi di lavoro non coincidenti?
- La pensione di vecchiaia
- La pensione anticipata
- Il cumulo può essere utilizzato anche per integrare il requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi in favore dei cd. lavoratori precoci, un’estensione particolarmente importante
- Pensione in quota 100 ma, attenzione, il cumulo può avere ad oggetto esclusivamente la contribuzione presente nelle gestioni pubbliche (Inps) con esclusione, pertanto, della contribuzione accreditata presso le casse professionali
- Il cumulo consente, inoltre, la liquidazione della pensione di inabilitàe di una pensione indiretta mentre non prevede la possibilità di conseguire l’assegno ordinario di invalidità
Ma come si può aver accesso alla pensione in cumulo?
Per prima cosa, consigliamo di affidarsi a un professionista in materia previdenziale per valutarne l’accessibilità e la convenienza e, solo successivamente, presentare apposita domanda all’ente previdenziale in cui risulta accreditata l’ultima contribuzione. L’ente di previdenza interessato attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell’Inps che liquiderà la quota di pensione relativa a tutte le gestioni coinvolte.
La prossima volta affronteremo l’istituto della totalizzazione. Stay tuned!