Forse qualcuno dei nostri lettori ricorderà che, qualche mese fa, avevamo pubblicato un articolo incentrato sul tema della malattia e sugli adempimenti da porre in essere, sia da parte del lavoratore che del proprio datore di lavoro, quando la stessa si presenta.
Oggi vi introdurremo in un’altra situazione che può determinare un’impossibilità a svolgere le proprie prestazioni lavorative: l’infortunio.
Le parole chiave, in questo caso, sono:
#causa violenta
#occasione di lavoro
#inabilità
Quand’è che si parla di infortunio?
Quando una causa violenta, cioè un qualsiasi fatto esterno, improvviso e imprevisto, che agisce rapidamente sulla persona, accade durante la normale e consueta attività lavorativa o durante il percorso da e per il luogo di lavoro, determinando l’impossibilità temporanea o permanente a svolgere le proprie mansioni in modo consono.
Nei casi più gravi, la lesione – che di fatto determina un’alterazione nell’organismo del soggetto infortunato – può determinare addirittura la morte.
È sempre importante il nesso causale tra attività lavorativa e sinistro.
Cosa deve fare un lavoratore quando si infortuna? Di chi è il compito di comunicare alle autorità e agli enti preposti l’accaduto?
Per prima cosa, una volta avvenuto l’infortunio, il lavoratore (o chi per lui se non fosse in grado di farlo) deve comunicare al datore di lavoro cos’è successo, nel modo più dettagliato possibile.
In secondo luogo, deve fargli pervenire – quanto prima – la documentazione (certificato di infortunio) rilasciata solitamente dal pronto soccorso, una volta accertato il fatto perché insieme alle notizie raccolte dall’infortunato o dai testimoni, il datore di lavoro dovrà inoltrare la c.d. “denuncia di infortunio” all’INAIL, per il tramite del proprio Consulente del Lavoro o di altro intermediario abilitato.
Cos’è l’Inail?
È l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l’ente che gestisce la maggior parte dei casi di infortunio sul lavoro denunciati telematicamente. È altresì l’ente preposto a stabilire quando l’evento è classificabile come tale (e quindi, quando rientra nella sua competenza) oppure no. In quest’ultimo caso, molto più probabilmente sarà competente l’Inps se l’evento verrà classificato come malattia e sarà l’Inail, con apposite comunicazioni, ad avvertire il datore di lavoro, lavoratore ed ente di previdenza, del fatto che non si tratta di infortunio.
Quand’è che un infortunio…non è un infortunio sul lavoro?
L’esempio classico è l’infortunio – ad esempio, un incidente stradale, un incidente durante una partita o una gara sportiva, ecc. – che avviene al lavoratore durante il suo giorno di riposo o durante le ferie: in questo caso, non essendo l’evento traumatico direttamente collegato all’occasione di lavoro, non può essere considerato come infortunio.
È sempre necessario inoltrare la denuncia telematica di infortunio sul lavoro all’INAIL? In cosa consiste?
Occorre distinguere tra la comunicazione di infortunio e la denuncia di infortunio vera e propria:
- La comunicazione di infortunio viene trasmessa telematicamente all’INAIL solo per i casi in cui l’inabilità temporanea del lavoratore sia inferiore ai tre giorni lavorativi. In questo senso, la comunicazione ha solo un valore statistico ed è semplificata;
- La denuncia di infortunio, invece, oltre che ai meri fini statistici ha anche valore accertativo dell’evento traumatico che ha coinvolto il lavoratore, in quanto è dall’evento stesso che si può definire se la causa violenta ha determinato inabilità temporanea o permanente, che possono dar luogo all’erogazione di un’indennità o al riconoscimento di una rendita nei confronti del lavoratore infortunato.
Di quanto tempo dispone il datore di lavoro per inoltrare la denuncia di infortunio?
Deve provvedere entro 48 ore da quando riceve il certificato medico o la documentazione del pronto soccorso relativa all’evento traumatico se la prognosi è superiore a 3 giorni. Nel caso in cui l’infortunio sia invece mortale o vi sia il pericolo che possa provocare la morte dell’infortunato, la denuncia deve essere tramessa entro 24 ore dall’infortunio. L’omesso invio della denuncia o il mancato rispetto dei termini suddetti, determina una sanzione pecuniaria di non poco conto nei confronti del datore di lavoro (l’importo supera addirittura i 1.000€).
Le principali notizie che devono essere trasmesse in sede di denuncia di infortunio, oltre ai dati relativi all’azienda datrice di lavoro, sono, ovviamente:
- i dati anagrafici del lavoratore;
- i dati relativi al momento in cui è avvenuto l’infortunio: data, orario, se occorso durante un turno di notte o durante un giorno festivo;
- i dati relativi al contratto che lega il lavoratore all’azienda: C.C.N.L. applicato in azienda, se il lavoratore è un lavoratore subordinato o un autonomo, la categoria (impiegato, operaio, quadro, apprendista…), se il contratto è a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, la mansione esercitata dal lavoratore;
- i dettagli dell’infortunio: cosa stava facendo il lavoratore al momento in cui si è infortunato e dove si trovava, sapere se ciò che stava facendo era un’attività consueta o meno, cosa è successo di imprevisto, cosa ha provocato la lesione e in che punto del corpo;
- infine, gli ultimi dati da immettere nella denuncia sono quelli retributivi, legati ovviamente al contratto di lavoro del soggetto leso, così che l’INAIL possa calcolare l’indennizzo che andrà ad erogare all’infortunato.
In sede di denuncia di infortunio, più si è precisi, meno integrazioni dovranno essere successivamente fornite alla sede di competenza INAIL.
Un altro dettaglio di non poco conto, quando si parla di infortunio, è l’individuazione del momento in cui avviene l’infortunio stesso, che può aver luogo durante la consueta attività lavorativa oppure in viaggio, come nel caso dell’infortunio in itinere, ovvero quello occorso mentre un lavoratore si appresta a raggiungere il luogo di lavoro dalla propria abitazione, o viceversa, oppure, per esempio, durante la pausa pranzo.
La legge è molto rigida in merito all’infortunio in itinere e ci sono molti casi in cui non viene riconosciuto come tale; se, ad esempio, un lavoratore nel percorso casa-lavoro si è fermato a fare delle commissioni per motivi personali, e durante tale percorso ha avuto un incidente con il proprio mezzo, l’INAIL potrebbe non classificarlo come infortunio in itinere contestando l’aver incluso delle prestazioni personali durante il tragitto. Infatti, in caso di infortunio in itinere, si deve fare molta attenzione al percorso (e anche al mezzo di trasporto, pubblico o privato) che si è scelto per arrivare al luogo di lavoro (o alla propria abitazione), in quanto la normativa vigente in materia parla di “percorso più breve” da percorrere per arrivare a destinazione.
Una cosa da non sottovalutare, ovviamente, è che per aver diritto alle indennità derivanti da un infortunio, il datore di lavoro rispetti tutti gli adempimenti nei confronti dell’INAIL: infatti, contestualmente all’inizio dell’attività, il datore di lavoro deve provvedere a iscriversi all’assicurazione obbligatoria e successivamente pagare tutti i premi che gli competono, in base al settore in cui è inquadrato (industria, artigianato, terziario, altro) e alla tariffa di rischio attribuitagli.
Insomma, speriamo che di infortuni ce ne siano sempre di meno, e che gli adempimenti relativi a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro vengano osservati sempre di più. In ogni caso, ricordatevi che i vostri Consulenti del Lavoro sono sempre in prima linea per aiutarvi nel compiere gli adempimenti corretti anche di fronte a queste spesso spiacevoli vicende.