Pillole previdenziali per sopravvivere al caos

Con la fine del 2019 inauguriamo una nuova serie di brevi articoli da pubblicare sul  nostro blog che prenderà  spunto dalle domande che i nostri clienti ci pongono più frequentemente quando forniamo loro una consulenza previdenziale. Sono solo delle pillole previdenziali  e potrete collaborare anche voi  inviandoci  le vostre domande o contattandoci qualora foste interessati ad approfondire un argomento.

Nella pillola di oggi parleremo dei rischi del ‘quotista’ non prima di aver definito cosa si intende con questo termine nel gergo pensionistico: si tratta colui che matura il requisito di accesso alla pensione raggiungendo la quota 100, entro il 31 dicembre 2021, quota che si compone come segue:  62 anni d’età + 38 anni di anzianità contributiva (per i quotisti del settore privato devono però coesistere anche i 35 anni di contribuzione effettiva escludendo disoccupazione e malattia).

È molto importante sapere che chi avrà il privilegio di anticipare la pensione ed entrare nel novero dei quotisti non potrà però cumulare la pensione con altri redditi da lavoro, sin dal primo mese di percezione della pensione e  fino al raggiungimento del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni); è ammesso solo il cumulo con reddito di lavoro autonomo di natura occasionale, fino al tetto massimo dei 5.000 euro annui.

Ma cosa succede se si accede alla pensione in corso d’anno?

Come si considerano le frazioni di anno ai fini della incumulabilità dei redditi?

Ci sono degli obblighi da rispettare per non rischiare di perdere la pensione?

Per rispondere a queste domande ci viene incontro il recente modello pubblicato dall’INPS – AP 139 – e tanto atteso sin dall’entrata in vigore dell’articolo 14, c. 3, del DL 4/2019 che aveva introdotto il divieto di cumulo tra pensione in quota 100 e redditi da lavoro.

Il modello si compone di quattro sezione e al momento quella che a noi interessa è la terza che dovrà essere compilata proprio da chi diventa ‘quotista’ in corso di anno. La compilazione di questo modello è quanto mai obbligatoria se non si vuole perdere immediatamente il diritto alla pensione. Infatti, la sezione terza del modello serve a  dichiarare e a dare una collocazione temporale ai redditi potenzialmente incumulabili percepiti nel periodo pregresso alla percezione della pensione e ricadenti nello stesso anno d’imposta.

Facciamo un esempio pratico: il nostro ‘quotista’ matura il diritto alla pensione il 1.10.2019 ma fino al 30 di settembre dello stesso anno ha avuto un rapporto di lavoro dipendente. In ragione del divieto di cumulo previsto dal decreto sopra menzionato, nell’anno 2019 coesisteranno due redditi incumulabili quindi, per non perdere il diritto alla sua pensione il nostro dovrà presentare il modello AP 139 compilando la terza sezione ed indicando il periodo al quale si riferiscono i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno 2019 che saranno oggetto di verifica. Ricadendo in un periodo pregresso alla percezione della pensione in quota 100, il nostro ‘quotista’ è salvo, non perderà il diritto alla pensione!

Altra domanda spesso posta dagli interessati  è questa: quanto perdo di pensione se accedo con quota 100?

La risposta in questo caso è molto sintetica: nulla.

La normativa che ha introdotto questo anticipo pensionistico non ha previsto alcuna penalizzazione, si prende quello che si è maturato fino a quel momento, andandoci prima degli ordinari accessi alla pensione. Probabilmente l’assegno sarà  inferiore ma non per effetto di alcuna penalizzazione in quota 100.

Valutare, verificare e farsi assistere da un professionista è la strada migliore per non finire in percorsi accidentati e per godersi una serena quiescenza,  magari da ‘quotista’, al termine di 38 anni o più di lavoro.

Foto di Prawny da Pixabay rielaborata

 

 

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