Questa volta vogliamo introdurvi a uno dei tanti adempimenti più o meno sconosciuto dai più, ovvero, la dichiarazione di “cessione di fabbricato” che, se preso alla lettera, suona inquietante!
Cos’è?
Chi è tenuto a presentarla?
Come?
C’entra con il rapporto di lavoro?
Sanzioni previste?
Forse non tutti conoscono questo particolare adempimento, ma qualcuno ne avrà sentito parlare, quanto meno nell’ambito del lavoro domestico, oppure nell’ambito di una procedura di regolarizzazione di uno straniero, di rilascio di un permesso di soggiorno, ecc. (e non solo). Ma andiamo per ordine.
Cos’è?
La comunicazione di cessione di fabbricato è un adempimento obbligatorio, nato durante i c.d. anni di piombo, anni segnati dal terrorismo e dalla necessità di conoscere in tempi brevi gli spostamenti dei cittadini all’interno del territorio italiano. La sua fonte normativa è l’articolo 12 del D.L. n. 59 del 1978 (convertito in Legge n. 191/1978), relativo per l’appunto alle norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione dei reati gravi quali, ad esempio, gli atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. All’epoca, qualsiasi persona, fisica o giuridica, che cedeva un immobile o una porzione dello stesso per un periodo di tempo superiore a un mese, a qualsiasi titolo, doveva darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza; oggi questo adempimento è stato snellito, come diremo più avanti.
Chi?
I soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato sono coloro che hanno la disponibilità dell’immobile a qualsiasi titolo, come ad esempio: il proprietario che concede in locazione o in comodato l’immobile, il locatore che concede la sublocazione o, infine, l’usufruttuario che cede l’immobile a qualsiasi titolo.
Diversamente, se è la persona giuridica a cedere l’immobile, sarà il legale rappresentante ad avere l’onere di presentare questa comunicazione.
Come?
Le questure mettono a disposizione dei cittadini un apposito modulo che andrà compilato con le seguenti informazioni:
- dati di chi cede l’immobile e del relativo documento di identità;
- dati di chi riceve l’immobile con il relativo documento di identità e l’eventuale copia del permesso di soggiorno o visto di ingresso (per i cittadini extracomunitari);
- i dati dell’immobile;
- la data di effettiva cessione dell’immobile.
La comunicazione, una volta compilata e firmata, deve essere consegnata, entro 48 ore dalla cessione, alla Questura di competenza. Tuttavia, grazie ad una serie di semplificazioni, nei Comuni ove non vi sia una Questura o un Commissariato di Polizia, la comunicazione andrà indirizzata all’autorità di pubblica sicurezza nella persona del Sindaco o, più semplicemente, ai Vigili Urbani. Ovviamente, la comunicazione non deve essere necessariamente consegnata a mano, ma è possibile altresì inviarla con raccomanda A/R oppure via PEC, purché sia accertato l’avviso di ricevimento.
A far data dal 2012, ulteriori semplificazioni hanno visto mutare la comunicazione di cessione del fabbricato: con la nuova normativa sancita dall’articolo 2 del D.L. n. 79 del 2012 (convertito in Legge n. 131/2012), tale comunicazione viene assorbita dall’obbligo di registrazione dei contratti all’Agenzia delle Entrate a cui le cessioni si riferiscono (vendita, affitto, ecc.). Permane, invece, l’obbligo di comunicazione per i cittadini extracomunitari. Sempre.
C’entra con un rapporto di lavoro?
Mai sentito parlare di “vitto e alloggio”, per esempio? In alcune tipologie senz’altro sì. Spesso se ne sente parlare quando viene instaurato un rapporto di lavoro domestico. Ad esempio, quando si assume un collaboratore familiare straniero in regime di convivenza, la famiglia mette a disposizione dello stesso una stanza o una porzione dell’immobile e, in questi casi, è necessario comunicare la presenza del soggetto ospitato a chi di competenza.
Facciamo, però, attenzione a non confondere la cessione di fabbricato con la dichiarazione di ospitalità:
- nel primo caso (cessione di fabbricato) l’adempimento è volto a comunicare la cessione dell’immobile, o parte di esso, ad uso esclusivo e questo adempimento viene ovviato solo nel caso in cui venga effettuata la registrazione del contratto (di locazione, di comodato d’uso, ecc.) all’Agenzia delle Entrate, come abbiamo detto poco sopra;
- nel secondo caso (dichiarazione di ospitalità), la comunicazione viene fatta solo ed esclusivamente se un soggetto, a qualsiasi titolo, offre alloggio ovvero ospita uno straniero (inteso come extracomunitario) o un apolide, anche se parente o affine, a prescindere dalla durata della permanenza.
Insomma, le due situazioni sono molto similari e meritano una attenta valutazione procedurale di volta in volta; non a caso, molto spesso anche le stesse Questure hanno “opinioni” diverse su quando e come trasmettere le comunicazioni di cui sopra. Nella maggior parte dei casi, se la cessione di fabbricato viene fatta nei confronti di un lavoratore domestico, la cui cittadinanza è italiana o comunitaria, la comunicazione stessa viene omessa in quanto non richiesta dalle autorità; diversamente, quando il lavoratore è extracomunitario, è sempre obbligatorio e necessario procedere alla relativa dichiarazione di cessione o alla comunicazione di ospitalità.
Perché è importante? È un adempimento indispensabile, tanto per dirne una, per poter consentire al cittadino straniero di chiedere (e dimostrare) di essere domiciliato o residente nel Comune dove abitualmente dimora o vive.
In ogni caso, non temete di sbagliare, perché i vostri Consulenti sono sempre disponibili nel supportarvi in questi ingarbugliati adempimenti e nell’aiutarvi ad evitare le sanzioni! Eh sì…perché nel caso di mancata comunicazione di cessione di fabbricato o di dichiarazione di ospitalità, le sanzioni si aggirano rispettivamente sui 206,00€ e i 320,00€.
Quindi, sempre meglio prevenire il danno, oltre alla beffa!