A meno di un anno dalla pubblicazione del primo articolo sul nostro blog (Domanda assegni per il nucleo familiare), torniamo ad occuparci di Assegni per il Nucleo Familiare, perché questo istituto è stato protagonista di una recentissima riforma, caratterizzata principalmente dalle nuove modalità di richiesta degli stessi che, a partire dal 1° aprile 2019, devono essere solo telematiche. Ma andiamo con ordine.

È necessario, in primis, riepilogare alcune caratteristiche degli ANF, per comprendere meglio la portata di questa novità.

Gli ANF rappresentano una misura economica di sostegno del reddito erogata direttamente dall’Inps, a quei lavoratori inquadrati nel settore agricolo e domestico, o per il tramite del proprio datore di lavoro ad una sterminata platea di lavoratori.

Il periodo di validità della domanda per gli ANF – a dispetto del normale anno solare, che vale solo per gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (OTD) o collaboratori domestici – va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Tuttavia, nel caso in cui in questo periodo vi sia una sostanziale variazione all’interno del nucleo familiare, varierà anche la domanda dalla quale  scaturirà il diritto alla percezione degli assegni in misura diversa. Infine, va rammentato che la misura dell’ANF varia a seconda della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo dello stesso, che è costituito dalla somma di tutti i redditi prodotti dai singoli membri del nucleo familiare nell’anno precedente a quello in cui s’inoltra la richiesta.

Attenzione, però: gli ANF spettano solo se il reddito complessivo è composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente ed alcune richieste sono subordinate ad una autorizzazione da parte dell’Istituto, finalizzate all’inclusione nel proprio nucleo familiare di soggetti che si trovano in condizioni particolari: ad esempio, i figli di genitori separati, figli di uno dei due coniugi, ecc.

Nulla è variato, con l’avvento della nuova procedura di cui parleremo, nella richiesta degli assegni pregressi, nei limiti legali della prescrizione quinquennale.

Come già accennato, fino ai primi mesi dell’anno in corso la procedura per la richiesta degli Assegni per il Nucleo Familiare avveniva mediante la compilazione – da parte del lavoratore – del modello cartaceo c.d. ANF/DIP (SR16): il dipendente consegnava l’apposita documentazione al proprio datore di lavoro, il quale procedeva al calcolo e controllo del corretto importo da riconoscere e alla conseguente erogazione dello stesso, a mezzo busta paga, per conto dell’INPS.

Con decorrenza 1° aprile 2019 – pesce d’aprile? Purtroppo no – tale procedura ha subito una sostanziale modifica, come indicato dalla Circolare INPS n. 45/2019:  a partire dalla suddetta data, infatti, la procedura di richiesta degli ANF deve avvenire esclusivamente per via telematica, mediante due strade alternative:

  • se il lavoratore è in possesso del proprio PIN dispositivo, mediante l’accesso al servizio online presente sul sito www.inps.it, può in autonomia avanzare la richiesta per l’erogazione degli ANF;
  • se il soggetto non dispone, invece, delle credenziali di accesso, può comunque farsi assistere da un patronato per procedere alla richiesta. I patronati, infatti, risultano essere gli unici soggetti intermediari dell’Istituto (v. messaggio INPS n. 1430/2019). A breve anche i Consulenti del lavoro saranno abilitati alla trasmissione della domanda di ANF, ma non è stato ancora emanato il relativo provvedimento che li autorizzi in qualità di intermediari abilitati.

Unica eccezione: la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo SR16, com’era previsto prima dell’entrata in vigore della procedura di cui ci stiamo occupando.

Una volta inoltrata la domanda per via telematica, il lavoratore avrà l’onere di comunicare, diversamente dal passato, l’esito positivo della sua richiesta al proprio datore di lavoro; solo in caso di reiezione della domanda, il lavoratore riceverà comunicazione formale dall’Istituto.

Dunque, il datore di lavoro non sarà più il soggetto incaricato della verifica e dell’individuazione del corretto importo da erogare al dipendente per conto dell’Istituto: questo onere è ora a carico dell’INPS. L’Istituto, infatti, con l’avvento della nuova procedura, ha messo a disposizione delle aziende, mediante accesso al c.d. Cassetto Previdenziale, le quote mensili degli ANF riconoscibili ai singoli lavoratori, titolari della richiesta. Tutto ciò, comporterà per datori di lavoro, e non di meno per i consulenti del lavoro, un’importante superamento delle problematiche legate:

  1. a) all’individuazione della misura corretta degli ANF in presenza di una realtà di nuclei familiari sempre più composita e variegata (basti pensare, ad esempio, all’entrata in vigore della Legge Cirinnà del 2016 con cui sono state introdotte e regolamentate, nel nostro ordinamento, le unioni civili tra persone dello stesso sesso)
  2. b) alla regolarizzazione del versamento degli importi e all’invio del flusso UniEmens (dalla denuncia di competenza del prossimo luglio, infatti, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per importi superiori a € 3.000,00, per i periodi di paga scaduti ma rientranti nella prescrizione quinquennale).

Appare fin troppo chiara la finalità di questa nuova procedura, ovvero, accertare la corretta quantificazione ed erogazione degli importi che il datore verserà al proprio dipendente per conto dell’INPS, rispetto alle caratteristiche del nucleo familiare denunciato e alle autorizzazioni richieste per l’inclusione di familiari e affini all’interno del proprio nucleo.

Per adesso, solo coloro che hanno presentato le domande entro il 31 marzo del 2019 sono esonerati dal doverla ripresentare, e solo se riguardanti i periodi compresi fino al 30 giugno dell’anno in corso.

Come sempre, potrete chiedere aiuto al vostro Consulente del lavoro, perché saprà senz’altro indicarvi la giusta modalità da seguire e vi darà tutte le delucidazioni necessarie per poter beneficiare correttamente di questa prestazione posta a carico dell’Ente di previdenza per eccellenza: l’Inps.

Photo by Jessica Rockowitz on Unsplash

 

 

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