Anno nuovo, vita nuova… o meglio, adempimenti nuovissimi! E’ già passato quasi un mese da quando il 2020 ha bussato alle nostre porte, per cui ci è parso il momento giusto per introdurvi ad alcuni cambiamenti, per così dire, “di costume” in materia fiscale. Le novità sono state approvate insieme alla Legge di Bilancio 2020, di conseguenza riguarderanno la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno di imposta appena cominciato. Giusto per non dare niente per scontato, faremo insieme a voi un breve riepilogo dei fondamentali in questa materia.
Il nostro sistema tributario è basato sull’adempimento volontario del contribuente, secondo cui ognuno è tenuto a dichiarare i redditi posseduti anche se da essi non ne consegue alcun debito di imposta – in parole povere, anche se su quei redditi non deve pagare nulla. Le caratteristiche della dichiarazione sono l’essere:
- annuale – in quanto presentata per ciascun periodo di imposta;
- unica – in quanto contenente tutti i redditi del soggetto contribuente;
- obbligatoria;
- perentoria – significa che deve essere presentata nei termini di legge;
- e analitica – deve presentare tutti gli elementi attivi e passivi per la determinazione degli imponibili.
Quanto all’obbligatorietà della dichiarazione, vi starete domandando chi è tenuto a presentarla. L’obbligo riguarda tutti i soggetti che nel corso dell’anno di imposta precedente hanno percepito uno dei redditi indicati all’articolo 6 del TUIR, cioè:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Tutto chiaro? Forse no. Sicuramente è obbligatorio fare la dichiarazione:
- quando il contribuente è titolare di Partita IVA;
- quando il contribuente ha ricevuto più di una certificazione unica (CU) da più di un datori di lavoro o committente nell’anno di imposta precedente, sempre che l’imposta corrispondente al reddito superi i 10,33€;
- quando il lavoratore è percettore di indennità pagate direttamente dall’INPS (cassa integrazione, NaSpi (ex indennità di disoccupazione), ecc.);
- quando il contribuente, percettore di redditi da lavoro dipendente, ha fruito erroneamente di detrazioni o deduzioni non spettanti;
- quando il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha ricevuto retribuzioni pagate da privati non sostituti di imposta, dove per “Sostituto” si intende colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per fatti e situazioni a questi riferibili (è il caso dei datori di lavoro domestici, ad esempio, che a differenza delle aziende, non trattengono dallo stipendio del dipendente alcuna somma a titolo di imposta, pertanto, sarà direttamente il contribuente a versare al Fisco quanto dovuto).
Alla regola generale seguono, tuttavia, degli esoneri: i contribuenti, infatti, devono controllare se sono obbligati o meno a presentare la dichiarazione dei redditi e, parimenti, è necessario verificare se devono presentare il modello 730 oppure il modello Redditi (ex UNICO).
Non deve fare, pertanto, la dichiarazione dei redditi il contribuente che:
- non è obbligato alla tenuta delle scritture contabilie che possiede redditi per i quali l’imposta dovuta risulta essere inferiore ad € 10,33;
- ha percepito esclusivamente redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- ha percepito esclusivamente redditi da lavoro dipendente o pensione;
- ha percepito redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Questi soggetti, nonostante questo, possono comunque presentare la dichiarazione al fine di recuperare eventuali spese detraibili o deducibili effettuate a proprio nome o per conto di familiari a proprio carico.
Ricordiamo, poi, che possono utilizzare il Modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti, i lavoratori percettori di indennità di Cassa Integrazione, soci di cooperative, sacerdoti della Chiesa Cattolica, taluni titolari di cariche pubbliche elettive, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori a tempo determinato con contratti di durata inferiore all’anno, e infine, il personale della scuola con contratto a tempo determinato.
Coloro che, invece, devono presentate il Modello Redditi ( e di conseguenza non possono utilizzare il Modello 730) sono tutti coloro che hanno percepito redditi d’impresa, redditi di partecipazione, redditi di lavoro autonomo in quanto titolari di Partita IVA, i contribuenti che non sono stati residenti in Italia nell’anno di imposta precedente la dichiarazione, tutti i contribuenti tenuti alla dichiarazione IVA, IRAP o al Modello 770 e i soggetti che devono presentare la dichiarazione dei redditi per conto di soggetti deceduti.
Dopo questo breve riassunto, cerchiamo di capire cos’è cambiato con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020. Essa ha previsto l’adozione di misure volte all’abolizione dell’utilizzo del denaro contante per tutte le spese da portare in detrazione nella misura del 19%.
Cosa significa questo?
A partire dal 1° gennaio 2020, infatti, tutte le spese che danno luogo allo sconto finale del 19% sull’imposta lorda scaturita dalla denuncia dei redditi, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Le spese a cui si fa riferimento sono le seguenti:
– spese sanitarie;
– interessi per mutui ipotecari per acquisto di immobili;
– spese per istruzione;
– spese funebri;
– spese per l’assistenza personale;
– spese per attività per ragazzi;
– spese veterinarie;
– spese per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
– spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, ecc…;
– tutte le altre spese richiamate all’art. 15 del TUIR.
Pertanto, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi con modello 730/2021 e con Modello Redditi 2021 – per l’anno d’imposta 2020 – della detrazione di tutti gli oneri suddetti, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:
1) bonifico bancario o postale;
2) ulteriori sistemi “tracciabili” tra cui carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, nonché MAV bancari o bollettini postali.
L’unica eccezione che consente ancora il pagamento in contanti, è quella relativa a spese effettuate per medicinali e dispositivi medici, nonché prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale. Restano escluse le visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.
Ma non vi preoccupate, i vostri Consulenti del Lavoro saranno sempre al vostro fianco e possono già rassicurarvi: per la dichiarazione da presentare quest’anno nulla è cambiato perché riguarderà l’anno fiscale che si è appena concluso, ovvero il 2019, pertanto potrete beneficiare della detrazione su tutte le spese, anche se pagate in contanti.
L’unica accortezza, a questo punto, è quella di prendere il via e di abituarsi a effettuare i pagamenti di queste spese detraibili solo utilizzando con dispositivi elettronici che siano tracciabili.
Buon anno e buona dichiarazione a tutti!
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Foto di Bruno /Germany da Pixabay</