LE FERIE
L’ultima volta che ci siamo occupati di ferie non ce la passavamo molto bene; era il mese di luglio del 2020 e l’articolo lo trovate qui. È arrivato il momento di riprendere il discorso, anche se solo come pretesto.
La feria – da non confondersi con la festa andalusa famosa in tutto il mondo – è un’invenzione degli antichi romani ed era ogni giorno dell’anno dedicato al culto, pubblico e privato, in cui era vietato esercitare il potere giudiziario e convocare comizi. Un giorno di tregua, insomma. Sono stati per primi gli inglesi ad associare le ferie al mondo del lavoro, ma solo per i bancari (1871), mentre i francesi alla retribuzione, presentando e approvando un primo progetto di legge (1925) in cui si prevedeva che fossero pagate. In Italia, già nel 1927 la Carta del lavoro aveva previsto che i ‘prestatori d’opera’ avessero diritto a un periodo annuo di riposo feriale retribuito, ma solo nella Costituzione del ’48 è stato sancito il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite (art. 36).
Abbiamo scelto il tema delle ferie come pretesto, dicevamo, per affrontare un altro tema importante ma meno conosciuto dai non addetti ai lavori: quello della «gerarchia delle fonti». Perché? Perché, nel nostro ordinamento, conoscerla equivale a trovare le risposte (giuste) alle domande che ci vengono rivolte piuttosto frequentemente, sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Come queste, per esempio: quante ferie spettano? chi è che stabilisce la modalità di fruizione? chi le programma? e se si è neoassunti? devono essere per forza godute? che succede se il datore di lavoro richiama il lavoratore in servizio in ferie? e se ci si ammala durante il periodo di riposo feriale?
Siccome per ciascuna di quelle domande potrebbero essere fornite più risposte, diventa importante individuare qual è la fonte a cui fare riferimento per capire quale sia quella giusta. Solo rispettando la gerarchia di queste fonti, infatti, riusciamo ad applicare correttamente il diritto. E rispettando il diritto, si evitano i conflitti; evitando i conflitti, si lavora tutti meglio. Per fortuna, rimane sempre un piccolo spazio riservato alla volontà delle parti o alle consuetudini in materia, ma il «perché lo dico io» oppure «lo fanno tutti », nel mondo del lavoro, non è mai stata una fonte attendibile del diritto.
LE FONTI
Una delle prime cose che si imparano quando ci si avvicina al mondo del diritto è che le fonti normative possono essere primarie e secondarie, sovranazionali e nazionali, dirette o indirette, ma bisogna sempre immaginarsele come se fossero disposte all’interno di una piramide, al cui vertice c’è la Costituzione – la più importante di tutte – mentre alla base ci sono gli usi e le consuetudini. In mezzo, seguendo un ordine di importanza che va da maggiore a minore, ci sono la legislazione comunitaria e quella nazionale, i regolamenti esecutivi, le leggi regionali, la contrattazione collettiva, quella territoriale, quella aziendale e il contratto individuale di lavoro.
La seconda cosa è che ciò che è vietato da una fonte primaria o superiore non può essere derogato da quella secondaria o inferiore; mentre ciò che non lo è, può essere declinato in più modi dalle fonti inferiori, fino ad arrivare alle mere consuetudini. Più è vincolante la fonte, meno si è liberi di non attenersi ad essa. A questo punto, proviamo a individuare la fonte che offre la giusta risposta alle domande che abbiamo formulato poco prima, per capire quanto spazio di manovra c’è per i diretti interessati, datore di lavoro e lavoratore:
quante ferie spettano?
la legge prevede una durata minima delle ferie di quattro settimane per un anno di lavoro. I contratti collettivi possono stabilire una durata minima superiore ma mai inferiore
chi è che stabilisce la modalità di fruizione?
la legge stabilisce che sia il datore di lavoro a farlo, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratori
chi le programma?
è sempre la legge a dare indicazioni in questo senso, stabilendo in via generale che sia il datore di lavoro a programmarle all’inizio di ogni anno; in questo caso, però, possono essere stabilite modalità specifiche sia attraverso i contratti collettivi nazionali di lavoro che attraverso un contratto aziendale
e se si è neoassunti?
dovrebbero prima maturare per poi essere godute, ma è anche possibile programmare e fruire in anticipo ferie non ancora maturate, in questo caso dipenderà dagli usi o regolamenti interni o dall’eventuale contrattazione aziendale presenti
devono essere per forza godute?
sono irrinunciabili e, in questo caso, è la legge a stabilire un divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie; potrebbero essere monetizzate solo quelle eccedenti le quattro settimane minime previste dalla legge, nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia previsto un periodo minimo di durata superiore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro e di ferie residue, invece, queste ultime possono vengono pagate in quanto non godute
che succede se il datore di lavoro richiama il lavoratore in servizio in ferie?
la legge affida al datore di lavoro il potere organizzativo e il richiamo dalle ferie rientra in questo suo potere. I contratti collettivi possono, invece, prevedere forme specifiche di rimborso per spese già sostenute dal lavoratore in funzione delle ferie che non sono state consumate
e se ci si ammala durante il periodo di riposo feriale?
è sempre la legge a stabilire quali siano i rapporti tra le ferie e altri istituti, quando queste vengano interrotte o si sovrappongano ad altri eventi come malattia insorta prima o durante, oppure malattia dei figli minori di 8 anni insorte durante le ferie, ecc.
In conclusione, ogni aspetto del rapporto di lavoro, come nell’esempio delle ferie che abbiamo utilizzato, deve essere esaminato sulla base della maggiore o minore libertà negoziale delle parti rispetto a ogni singolo istituto; tutti i trattamenti di miglior favore sono sempre ammessi, mentre quelli peggiorativi devono essere consentiti dalle norme vigenti, altrimenti saranno contrarie al diritto, quando non addirittura illegittime o vietate.
What else? Il suggerimento è quello di affidarsi a chi ha maturato le competenze e l’esperienza necessarie a saper navigare in mezzo alle fonti, come i professionisti e collaboratori del nostro Studio.