In attesa che la negoziazione assistita in materia di lavoro diventi realtà, che il consulente del lavoro – al pari
di un avvocato – possa assistere il proprio cliente nell’ambito di una composizione amichevole della
controversia, che il lavoratore non sia più considerato il soggetto debole tutelabile solo all’interno delle c.d.
sedi protette (sindacato, commissioni di conciliazione o aule di tribunale) ma che possa affidarsi più
agevolmente e autonomamente a un professionista, o che il datore di lavoro, di pari passo, possa farsi
guidare e assistere da chi meglio di altri – il proprio legale, il proprio consulente del lavoro o entrambi –
conosce la sua organizzazione aziendale e le risorse umane presenti al suo interno, in attesa infine di non
soggiacere alle lungaggini e ai costi di un processo in materia di lavoro che spesso incide anche sulle scelte
future delle parti in causa, in attesa del verdetto, proviamo a spiegare cosa sono le rinunce e le transazioni
in ambito lavorativo e quando si può ricorrere a questi istituti.

Il rapporto di lavoro, come ogni vicenda umana, ha un inizio e una fine. Quest’ultima può essere più o meno
prevedibile, più o meno traumatica, più o meno costosa, più o meno priva di conseguenze e talvolta non si
traduce in una semplice stretta di mano. La cessazione può essere legata alle dimissioni volontarie del
lavoratore, a una risoluzione consensuale di ambo le parti, a un licenziamento più o meno privo di
conseguenze, a cause che oggettivamente diventano impossibilità sopravvenute e che impediscono la
prosecuzione del rapporto di lavoro, siano esse oggettive o soggettive, ma quanto più una delle due parti si
sentirà “offesa” tanto più sarà inevitabile l’avvio di un contenzioso più o meno lungo e più o meno
complesso. È in questa fase che una risoluzione stragiudiziale delle controversie può diventare un utile
strumento di definizione ma comporta inevitabilmente trovare un compromesso. Il lavoratore può
decidere di rinunciare ai propri diritti o, d’accordo con il datore di lavoro, di farne oggetto di transazione.
Ma fino a quando la delega contenuta nella Legge 206 del 2021 non diventerà una norma di diritto, dando
finalmente la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita
dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e
prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113,
quarto comma, del codice civile, il lavoratore deve in ogni caso essere assistito da un soggetto terzo
(autorità amministrativa, sindacale o giudiziaria) perché possa dirsi garantito e adeguatamente tutelato.

La rinuncia è una dichiarazione unilaterale di volontà o un comportamento concludente con cui il
lavoratore decide di non esercitare più un suo diritto, ad esempio: impugnare un licenziamento, esercitare
il diritto di precedenza sulle future assunzioni, e deve trattarsi in ogni caso di un diritto disponibile e non di
una norma inderogabile. Non può rinunciare alle ferie ma potrebbe rinunciare a un trattamento economico
di miglior favore. La transazione, invece, è il contratto con le quali le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o cercano di prevenirla, ma affinché sia valida occorre che il
suo oggetto sia lecito, determinato o determinabile, che entrambe le parti siano consapevoli dei propri
diritti e che manifestino una volontà abdicativa. Impossibile in ogni caso rinunciare o transigere con
riferimento a diritti non ancora maturati, cioè futuri, ad esempio: rinunciare allo stipendio dei prossimi sei
mesi, in quanto non ancora “disponibili”.

Tuttavia, non è sufficiente sottoscrivere una semplice scrittura privata o accordarsi sulla parola per essere
ritenute valide e inoppugnabili tali rinunce o transazioni; occorre, infatti, che siano oggetto di un verbale di
conciliazione sottoscritto in sede giudiziale, o davanti a una commissione di conciliazione istituita presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (ITL), presso una sede di certificazione dei contratti (di cui
parleremo in un’altra occasione) o presso una sede sindacale, perché solo in questi casi la posizione del
lavoratore può dirsi adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.

La realtà però, come sempre, è molto più complessa e non di rado la posizione del datore di lavoro è
altrettanto ‘debole’ rispetto a una normativa che non si è ancora adeguata ai tempi e alla velocità con cui i
rapporti di lavoro sono cambiati, diventando sempre più frequente la necessità di ‘chiudere’ velocemente,
senza per ciò danneggiarsi reciprocamente, adottando misure che assicurino la certezza del diritto e la
stabilità degli accordi raggiunti e lascino libere le parti di iniziare un nuovo cammino. Infatti, sempre più
spesso le parti si presentano di fronte ai membri delle varie sedi conciliative avendo già raggiunto un buon
accordo, sia che si tratti di rinunce o di transazioni, per cui diventa un inutile passaggio ulteriore quello di
dover formalizzare l’accordo in una sede amministrativa sindacale o giudiziale, con l’inevitabile
allungamento dei tempi, allorquando l’accordo è stato gestito da professionisti della materia e le parti
siano state assistite dai loro professionisti di fiducia, consulenti del lavoro o avvocati che siano.

Ecco, quindi, spiegati gli enormi vantaggi che la negoziazione assistita estesa al rito del lavoro potrebbe
portare, velocizzando tutto il processo conciliativo, diventando lo strumento principe insieme alla
mediazione nella risoluzione dei conflitti di lavoro. Inoltre, sarebbe una facoltà e non un obbligo, di cui le
parti potrebbero beneficiare con l’assistenza, oltre che di un di un avvocato anche di un consulente del
lavoro, perché uno dei punti centrali dell’intervento contemplato dalla riforma del processo civile,
all’interno della quale si innesta la legge sopra richiamata, è la volontà di superare il principio per cui i soli
soggetti abilitati a supportare il lavoratore siano le commissioni di conciliazione, i sindacati e i giudici, gli
unici che per ora possono dare valenza come abbiamo già detto a un accordo tra datore di lavoro e
lavoratore.

Nel frattempo, noi dello Studio Neri Sabatini stiamo studiando e ci prepariamo a diventare sempre di più
dei bravi conciliatori, poiché il contenzioso del lavoro e le conciliazioni sindacali rappresentano un settore in
cui, nel corso del tempo, abbiamo raggiunto già ottimi risultati ma che ci auguriamo diventino sempre
maggiori, dal momento che comporre una lite o prevenire un lungo contenzioso è sempre fonte di grande
soddisfazione per noi!

 

 

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