Come tutti ben sapete, tra la fine e l’inizio di un nuovo anno il calendario ci regala molte festività: Ognissanti (1° novembre), l’Immacolata Concezione (8 dicembre), il Santo Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), Capodanno (1° gennaio) e l’Epifania (6 gennaio).

In alcuni casi, inoltre, sono i contratti collettivi a stabilirne di ulteriori, come ad esempio il C.C.N.L. delle Assicurazioni, in cui sono giornate semi festive sia il 24 che il 31 dicembre perché il turno lavorativo termina alle ore 12:00.

Fatta questa breve premessa, con questo post vorremmo aggiungere qualche informazione in più rispetto a quanto già fatto nell’articolo più letto del nostro blog e che trovate qui.

Il lavoratore in occasione di ogni festività infrasettimanale ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire comunque la retribuzione: tali festività, quindi, rientrano tra le ipotesi di assenza retribuita pur venendo a mancare il nesso sinallagmatico tra lavoro e retribuzione.

Come si quantifica la retribuzione delle giornate festive?

Per rispondere a questa domanda, ci vengono in aiuto leggi, contrattazione collettiva e orientamenti consolidati in giurisprudenza. Ad esempio, ai lavoratori con paga mensile è dovuta la normale retribuzione giornaliera: ciò significa che la retribuzione fissa mensile di questi lavoratori non subisce variazioni in dipendenza del ricorrere di una o più festività cadenti nel periodo cui si riferisce la retribuzione, pur essendo stati assenti. Solo se durante queste giornate festive avesse luogo, invece, una prestazione lavorativa, oltre al trattamento economico giornaliero il lavoratore avrà diritto ad un’ulteriore retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorate in base alla percentuale prevista dal contratto collettivo del settore di appartenenza.

Cosa succede, invece, quando le festività coincidono con il sabato?

Nel 2021 che si è appena concluso, per esempio, il giorno di Natale cadeva di sabato. In questo caso, ai lavoratori che espletano il proprio orario di lavoro su sei giornate, ci si comporta come riportato nella risposta alla precedente domanda. Diverso è, invece, il caso del lavoratore che svolge la propria prestazione su cinque giorni a settimana, in regime di “settimana corta” poiché la coincidenza della festività con un giorno in cui il lavoratore non avrebbe comunque lavorato è ininfluente rispetto alla retribuzione c.d. mensilizzata, diventa semplicemente una giornata non lavorativa, feriale a zero ore, che non darà diritto ad alcuna spettanza economica in più. Infatti, nel corso degli anni la giurisprudenza ha più volte ribadito e affermato che il diritto alla retribuzione per la giornata festiva deve essere riconosciuto nel caso in cui, in presenza di attività lavorativa resa in regime di settimana corta, la festività coincida con la domenica, giorno della settimana convenzionalmente considerato come quello del riposo settimanale, e non anche con la giornata del sabato non lavorativo. Ovviamente, è sempre possibile che i contratti collettivi possono prevedere condizioni di miglior favore!

 E se coincidesse con la domenica?

In questo caso, è doveroso citare l’art. 5, comma 3 della Legge n. 260/1949 (modificato dalla Legge n. 90/1954) il quale prevede che “qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”. Per quella giornata, quindi, in busta paga sarà presente la famigerata voce della “festività non goduta”. La ratio della norma è la seguente: se il giorno festivo non fosse caduto di domenica, il dipendente avrebbe fruito di un giorno in più di riposo. Pertanto, com’è accaduto il 26 dicembre 2021, festività coincidente con una domenica, diventerà una giornata pagata in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema di paga mensilizzata che nel sistema di paga oraria: ai lavoratori con paga mensilizzata, per il 26 dicembre sarà corrisposta un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione pari ad 1/26 della paga mensile; ai lavoratori con paga oraria, invece, spetterà il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale.

E se la festività coincide con un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica, cosa succede?

Sarà dovuto un importo pari a una giornata di retribuzione, in aggiunta alla consueta retribuzione mensile, ma senza maggiorazioni. È il caso dei parrucchieri e dei barbieri che solitamente riposano di lunedì, com’è accaduto nel 2021 il 1° novembre (Ognissanti) capitato proprio il primo giorno della settimana.

E se un lavoratore presta servizio durante una festività?

Qualora il lavoratore prestasse attività lavorativa in un giorno festivo avrà diritto, oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta durante quella giornata, maggiorato in virtù del fatto che la prestazione si è svolta durante una giornata di festa.

I contratti collettivi, infine, distinguono:

  • il lavoro festivo in senso stretto, ovvero quello svolto in una giornata festiva ma nell’ambito dell’orario settimanale contrattuale e ordinario;
  • il lavoro straordinario festivo sia diurno che notturno, ovvero, quello prestato in una giornata festiva, oltre al normale orario contrattuale.

Attenzione però, in quest’ultimo caso le varie maggiorazioni non si sommano ma la maggiore assorbe la minore.

Per adesso vi lasciamo augurandovi un anno proficuo e con qualche ‘ponte’ in più, ché il 2021 ne ha concessi davvero pochi!

 

 

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