Contratto Collettivo Nazionale dei Pubblici Esercizi

Le ferie sono terminate per tutti – anche per noi – e come ogni anno, dopo una breve sosta estiva, riprendiamo la pubblicazione mensile di un articolo o di un’intervista per alimentare con contenuti nostri il blog dello Studio.

Con questo nuovo approfondimento, torniamo a occuparci degli strumenti di lavoro; nello specifico, affronteremo le caratteristiche del C.C.N.L. dei Pubblici Esercizi, la cui sfera di applicazione comprende oltre ai classici pubblici esercizi – come bar, ristoranti, pizzerie, pub, rosticcerie, birrerie… ma non, ad esempio, una semplice pizzeria “al taglio” perché quella è per lo più un’azienda artigiana – anche le aziende di ristorazione collettiva e commerciale, gli stabilimenti balneari, i rifugi alpini e gli alberghi diurni. L’ultimo accordo che ha apportato modifiche al contratto collettivo di cui ci stiamo occupando risale al 2018.

Livelli e qualifiche

In questo C.C.N.L. i livelli contrattuali si articolano in senso decrescente, partendo dal primo, che è il più alto, fino al settimo, che è quello più basso. Una menzione a parte va fatta per il livello dei quadri (livello indicato con la lettera Q e non con un numero), perché si trovano in una posizione più alta rispetto agli impiegati di 1° livello e sono ruoli direttivi ma non dirigenziali: QA (Direttore) e QB (Vicedirettore).

Minimi retributivi e contingenza

Come già visto nel C.C.N.L. del Commercio, anche in questo contratto ad ogni livello di inquadramento corrisponde un importo retributivo lordo, importi che subiscono variazioni in aumento in occasione del rinnovo contrattuale che non sia un semplice accordo integrativo e/o riguardi solo uno o più istituti; ciò avviene in media ogni tre o quattro anni. Il trattamento economico oscilla tra gli attuali € 1.673,70 del Quadro agli € 759,77 lordi per l’operaio di 7° livello (addetto alle pulizie).

A questi elementi minimi se ne aggiunge un altro, la contingenza, anch’essa fino a un certo punto di importo variabile in base al livello di inquadramento, ma che dal 1995 è rimasta “congelata” e non ha subito più ritocchi, pari mediamente a poco più di € 500,00 lordi al mese.

Mensilità supplementari

Le mensilità previste dal contratto dei Pubblici Esercizi sono quattordici: dodici ordinarie da gennaio a dicembre, alle quali vanno aggiunte altre due mensilità: la tredicesima, che si eroga in corrispondenza del periodo natalizio, e la quattordicesima, che si eroga con la retribuzione del mese di luglio. In deroga a quanto previsto dagli articoli 183 e 184 del contratto stesso, è possibile corrispondere mensilmente i ratei di 13^ e 14^. Questa facoltà viene esercitata più spesso di quanto si possa pensare perché ad applicare questo contratto ci sono molte aziende stagionali, o con un’intensificazione dell’attività in alcuni periodi dell’anno, a cui di norma corrisponde un pari periodo di maggior flusso finanziario, che spinge i datori di lavoro a diluire mensilmente questi istituti piuttosto che dover erogare doppie mensilità nei periodi di minor lavoro e di minor incasso.

Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro settimanale è di 40 ore distribuito su 6 giornate, ovvero, 6 ore e 40 minuti per la generalità dei lavoratori anche se è sempre possibile una diversa distribuzione oraria; inoltre, per il personale non impiegatizio degli stabilimenti balneari sono previste 44 ore di lavoro settimanale come regime ordinario, sempre su 6 giorni.

Scatti di anzianità

Sei sono il massimo degli scatti di anzianità raggiungibili, maturano ogni 4 anni e non sono utili ai fini del calcolo della quattordicesima.

Straordinari (limiti e maggiorazioni)

È ammesso effettuare ore di lavoro straordinario, pur rispettando il limite massimo di 260 ore annue individuali. Le maggiorazioni applicabili sono le seguenti:

  1. 30% per le ore di straordinario diurno;
  2. 60% per le ore di straordinario notturno, prestate tra le 00:00 e le 06:00;
  3. 20% per le ore di lavoro prestate in giorni festivi;
  4. 25% per le ore di lavoro ordinario prestate in orario notturno;
  5. indennità del 10% calcolata sulla quota oraria della paga base e della contingenza, per tutti coloro che godono del giorno di riposo in un giorno diverso dalla domenica.

Ferie e permessi

I giorni di ferie previsti sono 26, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni lavorativi.

Sono, inoltre, previsti dei permessi retribuiti:

– ai componenti delle RSA/RSU, per l’espletamento del loro mandato;

– 10 ore annue per assemblee dei lavoratori;

– ai lavoratori studenti, spettano 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che, quindi, potrebbe ridurre il numero di ore effettivamente fruibili per singolo lavoratore/studente;

– i lavoratori componenti delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti;

per le elezioni i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa;

– in base al vicolo di parentela e affinità (coniuge, componente di unione civile, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati), un massimo di 5 giorni per decesso o documentata grave infermità. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.

Nel C.C.N.L. suddetto, il dipendente matura anche le ore di permesso cosiddette R.O.L. (Riduzione Orario di Lavoro) pari a 104 ore annue (108 ore annue negli stabilimenti balneari). Per tutti i lavoratori delle aziende dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e alberghi diurni, assunti dopo il 1.1.2018, saranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle ex festività; decorsi due anni dall’assunzione, verranno riconosciute ulteriori 36 ore, e ai dipendenti degli stabilimenti balneari verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall’assunzione, ai dipendenti sia dei pubblici esercizi (ristorazione collettiva e alberghi diurni), sia degli stabilimenti balneari, verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti e sopra indicata.

Le festività riconosciute dal presente contratto sono tutte quelle di legge, oltre al Santo Patrono della sede ove ha sede l’azienda e alla festività soppressa del 4 novembre. In caso di coincidenza di una delle festività con il giorno di riposo, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.

Malattia e infortunio

In caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni in un anno solare; il trattamento economico, invece, è costituito da un’indennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS. È altresì prevista un’integrazione all’indennità INPS, che viene corrisposta dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione per i primi 3 giorni (periodo di carenza), solo ed esclusivamente se la malattia supera i 5 giorni, previsione quest’ultima accolta spesso con scarso entusiasmo e tanta delusione dai diretti interessati.

Anche in caso di infortunio è prevista una conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni in un anno solare. Per quanto riguarda il trattamento economico, invece, l’integrazione viene erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 60% della retribuzione per i primi 3 giorni.

Periodo di prova e preavviso

Quando si stipula un contratto di lavoro, è bene ricordarlo, è sempre previsto un periodo di prova, superato il quale, il contratto si stabilizza ufficialmente diventando a tempo determinato o indeterminato.

Il periodo di prova, nel C.C.N.L. dei Pubblici Esercizi, varia al variare del livello di inquadramento:

– 180 giorni i Quadri di livello A e B;

– 150 giorni per i lavoratori di 1° livello;

– 75 giorni per i lavoratori di 2° livello;

– 45 giorni per i lavoratori di 3° livello;

– 30 giorni per i lavoratori di 4°e 5° livello;

– 20 giorni per i lavoratori del livello 6° super;

– 15 giorni per i lavoratori di 6° e 7° livello.

Ai fini del computo della prova, i giorni indicati devono intendersi tutti di lavoro effettivo.

Particolare attenzione va fatta per coloro che vengono assunti a tempo determinato, in quanto in questo settore la prova è sempre stabilita in dieci giorni di effettiva prestazione.

Diverso, invece, è ciò che si intende per preavviso in caso di licenziamento e dimissioni: si tratta di un momento ben specifico entro il quale si avverte il dipendente, in caso di licenziamento, che dovrà lasciare l’azienda, o viceversa, il datore di lavoro, in caso di dimissioni da parte del lavoratore. Anche in questo caso, il periodo varia al variare del livello di inquadramento e in base all’anzianità di servizio. Differentemente da ciò che avviene nel Commercio, nel C.C.N.L. dei Pubblici Esercizi il preavviso decorre da qualsiasi giorno e non dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.

Assistenza Sanitaria Integrativa ed Enti Bilaterali

Il C.C.N.L. dei Pubblici Esercizi prevede l’iscrizione ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, denominato FONDO EST, tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i quadri) assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale (www.fondoest.it).

Qualora l’azienda decidesse di non aderire al Fondo sarà comunque tenuta a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a quanto previsto dai rispettivi fondi, da corrispondere per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.

Oltre a tale iscrizione, il C.C.N.L. di cui sopra prevede altresì l’iscrizione ad un Ente Bilaterale Territoriale che sarà l’Ente Bilaterale Nazionale Unitario per il Turismo. Nel caso della nostra Regione, la Toscana, è stato istituito il c.d. E.B.T.T. (www.ebtt.it), l’ente Bilaterale Turismo Toscano. Questi enti erogano prestazioni prevalentemente in ambito formativo e si rivolgono ai dipendenti.

Tutto chiaro anche per questa seconda “scheda” dedicata agli strumenti di lavoro?
Alla prossima!

 

 

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