Contratto Colletivo Nazionale del Terziario

Quando si è in procinto di firmare un nuovo contratto di lavoro, spesso si viene sopraffatti da mille domande:

“Quanto sarà il mio stipendio?”
“Avrò anche la quattordicesima?”
“E le ferie, quante saranno? Potrò chiedere dei permessi?”
“Cosa mi succede se mi ammalo o mi faccio male? A cosa avrò diritto?”
“Cosa potrò fare se il lavoro non dovesse piacermi?”…

eccetera.

Spesso sono gli stessi interrogativi che si pone il datore di lavoro, magari da una prospettiva e con un interesse diversi, prima di decidere se assumere o meno un dipendente. E allora abbiamo pensato che possa essere utile inaugurare una nuova serie di brevi articoli dedicati ai contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) perché, di fatto, costituiscono la fonte principale a cui attingere per dissipare questi dubbi domande.

Uno dei contratti collettivi più diffusi e applicati nel nostro paese è quello Terziario (o Commercio) pertanto partiremo da lì.

L’ultimo accordo risale al 2019, quando le parti contraenti – i sindacati maggiormente rappresentativi e la confederazione dei datori di lavoro – hanno apportato alcune modifiche agli elementi contrattuali dello stesso.

Livelli e qualifiche

Nel C.C.N.L. del Commercio i livelli contrattuali si articolano in senso decrescente, dal 1° al 7°: più alta è la qualifica ricoperta, più alto è il livello in cui si viene inquadrati. Una menzione a parte va fatta per il livello dei quadri (livello indicato con la lettera Q e non con un numero), perché si trovano in una posizione più alta rispetto agli impiegati di 1° livello, sono ruoli direttivi ma non dirigenziali.

Minimi retributivi e contingenza

Ovviamente, a ogni livello di inquadramento corrisponde un importo retributivo, importi che subiscono variazioni in aumento a ogni rinnovo contrattuale che non sia un semplice accordo integrativo e riguardi solo uno o più istituti; ciò avviene in media ogni tre o quattro anni.

Attualmente si va da €  1.896,64 lordi previsti per il quadro a € 758,64 per l’operaio di 7° livello, quali ad esempio il garzone o l’addetto alle pulizie. Questi trattamenti economici vigono dal 1° marzo 2018 e con l’ultimo aggiornamento contrattuale del luglio 2019 non sono stati rimodulati.

A questi elementi minimi se ne aggiunge un altro, la contingenza, anch’essa di importo variabile in base al livello di inquadramento, calcolata fino al 1992 e da allora non ha subito alcun aumento tant’è vero che in molti c.c.n.l. è stata inglobata alla paga base.

Infine, a seguito del congelamento dell’indennità di contingenza, con il Protocollo d’intesa del 31 luglio 1992 a livello interconfederale per tutti i lavoratori del settore privato, è stato stabilito che ai lavoratori, escluso i dirigenti, spetta l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) pari ad un importo di 10,33 euro mensili.

Mensilità supplementari

Le mensilità previste dal contratto del Commercio sono quattordici: dodici mensilità ordinarie da gennaio a dicembre, alle quali vanno aggiunte ulteriori due mensilità: la tredicesima, che si eroga in corrispondenza del periodo natalizio, e la quattordicesima, che si eroga a luglio. In deroga a quanto previsto dagli artt. 220 e 221, è possibile corrispondere mensilmente, da parte dell’azienda, i ratei di 13^ e 14^.

Indennità varie

Infine, costituiranno parte della retribuzione anche le cosiddette indennità di funzione (ad esempio, quella per il quadro) o l’indennità di cassa (qualora un dipendente abbia la responsabilità di gestire la cassa ed i contanti e ne risponda in caso di ammanco).

Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro, secondo il C.C.N.L. del Commercio, può essere così distribuito:

  1. 40 ore distribuite su 5 giorni: per la generalità dei lavoratori (8 ore di lavoro giornaliero);
  2. 45 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti;
  3. 42 ore per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
  4. 40 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali (con assorbimento di 24 ore di riduzione orario).

Scatti di anzianità

Sono previsti 10 scatti di anzianità e maturano ogni 3 anni.

Straordinari (limiti e maggiorazioni)

E’ ammesso effettuare ore di lavoro straordinario, pur rispettando il limite massimo di 250 ore annue individuali. Le maggiorazioni applicabili sono le seguenti:

  1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
  2. 20% per prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;
  3. 30% per prestazioni di lavoro effettuate in giorni festivi (ad esempio, la domenica o in concomitanza di feste nazionali);
  4. 50% per prestazioni di lavoro straordinario svolto in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6);
  5. 15% per prestazioni di lavoro ordinario svolte durante l’orario notturno.

Ferie e permessi

I giorni di ferie previsti sono 26, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, venga considerata di 6 giorni lavorativi. Potranno essere frazionate in non più di 2 periodi (uno deciso dal datore di lavoro sulla base delle esigenze aziendali, l’altro deciso dal lavoratore).

Sono, inoltre, previsti dei permessi retribuiti:

– al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado (L. 104/92);

– ai componenti delle RSA/RSU, per l’espletamento del loro mandato spettano 12 ore mensili, nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti e nelle unità maggiori, mentre spetta un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente, nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti;

–  ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame spettano il giorno dell’esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione;

– i lavoratori componenti delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue;

– 12 ore annue per assemblee dei lavoratori;

– 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore.

Nel C.C.N.L. suddetto, il dipendente matura anche ore cosiddette R.O.L. (Riduzione Orario di Lavoro) pari a 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dall’assunzione.

Le festività riconosciute dal presente contratto sono tutte quelle di legge, oltre al Santo Patrono della sede ove ha sede l’azienda e alla festività soppressa del 4 novembre. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.

Malattia ed infortunio

In caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni in un anno solare; il trattamento economico, invece, è costituito da un’indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e a 2/3 dal 21° al 180° giorno, posta a carico dell’INPS. E’altresì prevista un’integrazione all’indennità INPS, che viene corrisposta dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione per i primi 3 giorni, il 75% dal 4° al 20° giorno e 100% dal 21° giorno in poi.

Anche in caso di infortunio è prevista una conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni in un anno solare. Per quanto riguarda il trattamento economico, invece, l’integrazione viene erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 60% della retribuzione per i primi 3 giorni, il 90% dal 5° al 20° giorno ed il 100% dal 21° giorno in poi.

Periodo di prova e preavviso

Quando si stipula un contratto di lavoro, è sempre previsto un periodo di prova, superato il quale, il contratto si stabilizza ufficialmente diventando a tempo determinato o indeterminato.

Il periodo di prova, nel C.C.N.L. del Commercio, varia al variare del livello di inquadramento:

– 6 mesi per i Quadri e per i lavoratori inquadrati al 1° livello;

– 60 giorni per i lavoratori inquadrati al 2°, 3°, 4° e 5° livello;

– 45 giorni per i lavoratori inquadrati al 6° e 7° livello.

Il periodo indicato per i livelli Q e I deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per gli altri livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

Diverso invece, è ciò che si intende per preavviso in caso di licenziamento e dimissioni: si tratta di un momento ben specifico entro il quale si avvisa il dipendente, in caso di licenziamento, che dovrà lasciare l’azienda, o viceversa, il datore di lavoro, in caso di dimissioni da parte del lavoratore. Anche in questo caso, il periodo di preavviso varia al variare del livello di inquadramento e in base all’anzianità di servizio. Inoltre, il preavviso in caso di dimissioni è ridotto rispetto al periodo di preavviso previsto nel licenziamento. Tuttavia, in entrambi i casi, tale periodo decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese.

 Assistenza Sanitaria Integrativa ed Enti Bilaterali

Il C.C.N.L. del Commercio sottoscritto dalla Confcommercio prevede che siano iscritti ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, denominato FONDO EST, tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i quadri) assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale ( www.fondoest.it), mentre nelle aziende aderenti alla Confesercenti vengono iscritti al FONDO ASTER (www.enteaster.it).

Qualora l’azienda decidesse di non aderire al FONDO sarà comunque tenuta a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a quanto previsto dai rispettivi fondi, da corrispondere per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.

Oltre a tale iscrizione, i C.C.N.L. di cui sopra prevedono altresì l’iscrizione a un Ente Bilaterale Territoriale che sarà l’EBINTER (per le aziende aderenti alla Confcommercio) o EBNTER (per quelle aderenti alla Confesercenti). Questi enti erogano prestazioni prevalentemente in ambito formativo e si rivolgono ai dipendenti.

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Tutto chiaro? A parte gli scherzi, qualora aveste dubbi su uno o più di questi istituti non esitate a scriverci, noi saremo lieti di offrire la nostra consulenza!

 

 

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