APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA,
una chiave d’accesso ai lavori del futuro

In questi ultimi anni, per una serie infinita di ragioni che non occorre qui elencare, spesso abbiamo sentito ripetere, con toni più o meno melodrammatici e più o meno sinceri, frasi come questa: «stiamo rubando il futuro ai nostri giovani!» Tuttavia, come scriveva Marco Aurelio, imperatore romano, filosofo e scrittore vissuto nel II secolo d. C., nessuno infatti perderà mai né il passato né il futuro, perché ciò che non si ha, chi mai potrebbe togliercelo? […] il presente è l’unica cosa di cui si può essere privati dato che è l’unica che possediamo, e nessuno può perdere ciò che non possiede. [1]

Mario Draghi, durante un suo recente discorso al Senato, ha detto: «Questa è la nostra missione di italiani: consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e ai nipoti. Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. È una domanda che ci dobbiamo porre quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l’università e la cultura. Una domanda alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando deludiamo i nostri giovani costringendoli ad emigrare da un paese che troppo spesso non sa valutare il merito e non ha ancora realizzato una effettiva parità di genere.» Parole che costituiscono la giusta premessa, insieme alla saggezza di Marco Aurelio, per introdurre una possibile ‘risposta concreta’, ovvero, l’argomento di cui ci occuperemo in questo breve spazio riprendendo, in parte, quanto avevamo già scritto qui prima che la pandemia – causa COVID-19 – si abbattesse sulle nostre vite.

Si tratta dell’Apprendistato di Alta formazione e ricerca o di terzo livello, un contratto di lavoro altamente innovativo, data la sua spiccata componente formativa, modellata quest’ultima sulle competenze che le figure professionali debbono possedere per essere più appetibili, per accedere più velocemente al mercato del lavoro, accorciando quel ritardo che la generazione dei millennials spesso devono subire rispetto al raggiungimento della propria indipendenza, economica e non. Si tratta di un contratto che rende possibile lavorare imparando e imparare lavorando, ancora poco diffuso, purtroppo, ma che ha dato frutti insperati laddove è stato attivato.

Infatti, è lo strumento principe per favorire una formazione mirata – rispetto alle prospettive di lavoro futuro e  di maggiore occupabilità – dei giovani che abbiano deciso di frequentare un corso di studi universitario o parauniversitario, sia di tipo tecnico che tradizionale,  per consentire di apprendere ciò che serve a promuovere e tutelare quel capitale umano necessario allo sviluppo di una società giusta e virtuosa, favorendo altresì il ricambio generazionale che più o meno ogni quarto di secolo è necessario sostenere.

Caratteristiche principali

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, che consente loro di conseguire un titolo di studio universitario e di alta formazione (laurea, master, dottorato di ricerca), ivi compresi i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, e contemporaneamente di essere assunti con la qualifica di apprendisti in un’azienda, seguendo un piano formativo funzionale sia al titolo che alla qualifica da raggiungere. Gli elementi fondamentali di questa forma contrattuale sono i seguenti:

  1. a) campo d’applicazione: datori di lavoro di qualunque settore produttivo, in possesso dei requisiti strutturali, tecnici e formativi funzionali non solo all’impiego di studenti lavoratori ma anche alla progettazione di un percorso formativo adeguato, insieme all’ente formativo (Università, ITS, ecc.);
  2. b) lavoratori destinatari: possono essere assunti con contratto di apprendistato gli studenti compresi tra i 18 e i 29 anni (ancora non compiuti) di età;
  3. c) titoli conseguibili:
  • Diploma di Istruzione Tecnica Superiore
  • Diploma di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
  • Laurea triennale e magistrale
  • Master di I e II livello
  • Dottorato di ricerca
  1. d) durata: varia, in considerazione del titolo o della qualifica da conseguire, da un minimo di 6 mesi a un periodo massimo pari alla durata ordinamentale del relativo percorso;
  2. e) formazione: è sia interna che esterna all’impresa; quella interna (detta anche “on the job”) può essere retribuita al 10% della retribuzione oraria spettante, mentre quella esterna, impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, non viene retribuita e non rappresenta alcun costo per l’azienda anche se rientra nell’orario di lavoro complessivo; ciò equivale alla possibilità di beneficiare di un’attività formativa di alta qualità a costo zero;
  3. f) retribuzione: è definita dal CCNL di riferimento e può essere sia in percentuale che attraverso un sotto inquadramento fino a due livelli sotto rispetto al trattamento economico previsto per il livello finale da raggiungere.

Fonti normative

  • lgs 81/2015 – Capo V, articoli da 41 a 47 – Disciplina generale apprendistato
  • M. del 12 ottobre 2015 – Definizione standard formativi e criteri per la realizzazione dei percorsi di apprendistati di I e di III livello

A livello di Regione Toscana:

  • DGR n. 1408/2016 – Regione Toscana – Modalità operative dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale
  • DGR n. 1629/2019 – Regione Toscana – Elementi essenziali per l’attuazione di azioni finalizzate a favorire il conseguimento di titoli di studio in Apprendistato di Alta formazione e Ricerca in Toscana.

Fasi di attivazione

  • Firma di un protocollo tra azienda e istituzione formativa per disciplinare durata e profilo formativo, modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, modalità di selezione dell’apprendista e responsabilità aziendale
  • Avviso e selezione dell’apprendista, stipula del contratto e del piano formativo, nomina del tutor aziendale e del tutor formativo
  • Visita medica e informativa sulla sicurezza se l’attività è sottoposta a sorveglianza sanitaria in base alle norme in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro
  • Comunicazione dell’assunzione al Centro per l’impiego competente, inizio e gestione del rapporto di lavoro
  • Valutazione periodica e finale

Riassumendo, il contratto di apprendistato di alta formazione è caratterizzato dai seguenti punti di forza per i giovani:

  • l’assolvimento dell’obbligo formativo anticipando il loro inserimento nel mondo del lavoro
  • una formazione personalizzata (poiché tutor formativo a tutor aziendale devono interagire e necessariamente coordinarsi, per cui non sarà una didattica teorica e svincolata dalle esigenze aziendali)
  • offre le tutele proprie di un contrato di lavoro subordinato

e da alcuni vantaggi per le imprese che consistono principalmente in:

  • agevolazioni contributive e fiscali
  • formazione di nuovi lavoratori ‘su misura’
  • ricambio generazionale programmato e qualificato

Quello che ancora manca è un meccanismo di incontro tra domanda e offerta di lavoro più snello e non solo mediato e/o promosso dalle singole istituzioni formative o regionali. Il nostro studio si è di recente occupato di seguire le fasi finali di avvio al lavoro degli allievi, selezionati e ammessi a un corso attivato da un Istituto Tecnico Superiore ubicato in  Toscana, nell’ambito di un progetto molto ambizioso e sperimentale attinente il settore turistico ricettivo, un settore caratterizzato da una forte componente di stagionalità e discontinuità, progetto che farà senz’altro da apripista a quelle che ci auguriamo saranno gli sviluppi futuri di questa importante e utile formula contrattuale.

Se siete curiosi e voleste saperne di più vi invitiamo a leggere qui

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[1] Tratto dal Libro II, n. 14, “Pensieri” di Marco Aurelio (121-160 d.C.)

 

 

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